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Lotteria degli scontrini, l'obbligo per i commercianti slitta ancora

Nuova proroga per l'obbligo di aggiornare il registratore di cassa telematico alla versione software compatibile con la Lotteria degli Scontrini: cosa cambia per i commercianti e cosa per gli utenti.

Con il provvedimento n. 83884 del 30 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente posticipato la scadenza entro la quale i commercianti dovranno aggiornare i propri registratori di cassa ad un modello (o ad una versione software) compatibile con la Lotteria degli Scontrini.

Il provvedimento salva in extremis migliaia di commercianti dal rischio di una multa, visto che l’obbligo sarebbe dovuto scattare oggi, 1° aprile 2021, secondo quanto previsto dal precedente provvedimento di rinvio emanato il 23 gennaio 2020. La nuova data entro la quale è obbligatorio aggiornare i registratori di cassa è adesso il 1° ottobre. Per i cittadini ciò significa che moltissimi negozi potranno continuare a non aderire alla Lotteria degli Scontrini che, tra i requisiti per gli esercenti, ha anche il collegamento telematico del registratore di cassa con l’Agenzia delle Entrate, tramite il software in versione 7.0 (versione pubblicata a giugno 2020).

Registratore telematico: ennesimo rinvio

Quello del 30 marzo 2021 è solo l’ultimo provvedimento di rinvio dell’obbligo per i commercianti di adeguare i registratori di cassa alla normativa.

Mentre i negozi con volume d’affari superiore a 400 mila euro annui sono già obbligati ad avere un registratore a norma dal 1° gennaio 2020, infatti, quelli con volume d’affari inferiore dovevano adeguarsi inizialmente entro il 1° luglio 2020.

Questa data è stata poi spostata al 1° gennaio 2021, poi al 1° aprile 2021 e, adesso, è stata spostata al 1° ottobre 2021.

Lotteria degli Scontrini, cosa cambia per chi compra

Con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per gli acquirenti non cambia nulla rispetto a ieri: continueranno ad accumulare biglietti virtuali per la Lotteria degli Scontrini solo dagli acquisti fatti presso negozi già in regola.

Ricordiamo che, per generare i biglietti virtuali, l’acquisto deve essere di importo almeno pari ad 1 euro e il pagamento deve essere fatto con metodo elettronico. In ogni caso l’acquisto deve prevedere l’emissione di uno scontrino, quindi non generano biglietti gli acquisti di biglietti del cinema, teatro, museo o dell’autobus, pagamenti dei parcheggi o gli acquisti online.

Non valgono neanche gli acquisti con detrazione fiscale a fronte di presentazione della tessera sanitaria, come quelli in farmacia. Né, infine, valgono gli acquisti effettuati a nome di una impresa o comunque con fattura e partita IVA.

Lotteria degli Scontrini, cosa cambia per chi vende

Per chi vende, e non si era ancora adeguato alla normativa, cambia invece molto: senza la proroga, infatti, da oggi sarebbe stato passibile di multa per il mancato adeguamento del registratore di cassa telematico.

Ricordiamo che è già presente, sul portale ufficiale della Lotteria degli Scontrini, una apposita sezione all’interno della quale gli acquirenti possono segnalare gli esercenti. Le segnalazioni possono essere fatte in due casi:

  • L’esercente non ha emesso (né su carta, né in elettronico) il documento commerciale (scontrino)
  • L’esercente si è rifiutato di acquisire il codice lotteria ma ha emesso il documento commerciale (scontrino)
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