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Imposta di bollo su fatture elettroniche: come calcolarla e quando va pagata

Tante le novità sull’imposta di bollo per le fatture elettroniche: ecco cosa dice la normativa, quando effettuare i pagamenti e perché scegliere un buon software è importante

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Fonte: Shutterstock

L’imposta da bollo è la famosa tassa che viene pagata sulle fatture emesse che hanno specifici requisiti e fino a pochi anni fa si poteva versare acquistando la marca da bollo in tabacchino o altro punto vendita accreditato. Ma cosa accade oggi con la fatturazione elettronica? Occorre seguire precise regole e attenersi alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Negli ultimi anni, la normativa riguardante questo tema si è evoluta: il Decreto Semplificazioni 2022 (più specificatamente art. 3 DL 73/2022) ha introdotto importanti novità in vigore dal 1° gennaio 2023. In particolare, ha stabilito che il versamento cumulativo delle imposte da bollo su fatture elettroniche relative a uno o più semestri può essere effettuato nel caso in cui l’importo totale sia inferiore a 5 mila euro, mentre prima il termine era 250 euro. Per capire meglio come funziona la normativa è importante sapere cos’è l’imposta da bollo, come avviene il pagamento del bollo per le fatture elettroniche, come calcolarlo e quali sono le scadenze da rispettare.

Cos’è l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’imposta da bollo ha un valore di 2 euro e viene applicata quando la fattura elettronica o cartacea è emessa senza addebito di IVA e se l’importo è superiore a 77,47 euro. L’assolvimento del pagamento si deve segnalare all’Agenzia delle Entrate tramite un’annotazione da riportare nel documento digitale. In poche parole, occorre valorare il “Sì” nel campo “Bollo Virtuale” presente nella fattura, all’interno del tracciato record. Inoltre, il documento deve riportare la seguente dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”.

Ogni trimestre solare, il Fisco analizza tutte le fatture emesse tramite Sistema di Interscambio e verifica che siano state pagate regolarmente le imposte e il versamento sia segnalato correttamente. I risultati di tale elaborazione vengono poi inseriti all’interno di due diversi elenchi:

  • Elenco A non modificabile contiene le fatture regolarmente compilate
  • Elenco B modificabile contiene le fatture che non hanno l’indicazione “Sì” nel campo apposito ma che, secondo l’Agenzia delle Entrate, dovrebbero averlo. Quindi, per questi documenti occorre regolarizzare il pagamento ed effettuare la correzione della fattura elettronica.

Questi elenchi si possono controllare all’interno della propria area privata nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Più specificatamente si trovano nella sezione “Fatture e corrispettivi”. Questi elenchi devono essere pubblicati entro il quindicesimo giorno del primo mese successivo al trimestre. Per regolarizzare le fatture dell’elenco B è necessario inviare il pagamento e indicarlo nella fattura elettronica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre segnalato.

In base a quanto inserito nei due elenchi, l’Agenzia delle Entrate calcola il totale delle imposte di bollo dovuta per quel trimestre: a questo punto chi ha la Partita IVA saprà qual è l’importo che deve versare e potrà effettuare il pagamento in due modi: tramite F24 o con addebito su IBAN indicato all’interno dell’apposito modulo nella sezione “Fatture e corrispettivi”.

Bollo su fatture elettroniche, quali sono le scadenze

Per tutte le fatture emesse nel primo trimestre del 2023 la data di scadenza per versare l’imposta di bollo è il 31 maggio 2023.

Seguono le seguenti date:

  • 30 settembre 2023 per le fatture emesse nel secondo trimestre del 2023
  • 30 novembre 2023 per le fatture emesse nel terzo trimestre del 2023
  • 28 febbraio 2024 per le fatture emesse nel quarto trimestre del 2023

Come accennato, il Decreto Semplificazioni 2022 ha stabilito che, se l’importo del bollo di un trimestre non raggiunge i 5 mila euro (prima erano 250 euro), si può pagare successivamente in modo cumulativo.

Per esempio, se l’importo dovuto il primo trimestre del 2023 non supera 5 mila euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2023. Se l’importo del primo e secondo trimestre del 2023 non supera 5 mila euro, allora si può versare tutto insieme direttamente entro il 30 novembre 2023.

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