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TikTok obbedisce al Garante Privacy e non cambia l'algoritmo della pubblicità

Il garante Privacy italiano riesce a convincere TikTok a non modificare il termini di servizio per inviare pubblicità personalizzata a tutela dei minori iscritti alla piattaforma cinese.

tiktok app Fonte foto: Ascannio / Shutterstock.com

Il Garante Privacy italiano segna una nuova vittoria per la tutela dei diritti dei minori, che rappresentano una buona quota degli iscritti sulle piattaforme social. Questa volta TikTok ha dovuto rinunciare al cambio delle condizioni dei termini di servizio che includevano l’invio di pubblicità personalizzata, dopo aver ricevuto un avvertimento da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) italiano.

Infatti l’Autorità aveva inviato a TikTok un avvertimento che riguardava le modalità di cambio delle condizioni dei termini di sevizio che sarebbero state messe in atto dal 13 luglio. In pratica il contratto tra l’utente e la piattaforma. Nella nuova versione si consentiva a TikTok di mostrare la pubblicità personalizzata (profilata) a utenti maggiorenni, cioè di 18 anni (compiuti).  Ma il Garante ha prima inviato un avvertimento e poi ha condotto un istruttoria in cui ha chiesto alla piattaforma cinese di fornire documenti e prove che dimostrassero che erano in grado di distinguere esattamente quali fossero i profili dei maggiorenni a cui inviare la pubblicità personalizzata e quali fossero i profili dei minorenni da escludere. Ma la risposta e le documentazioni di TikTok non sono stati convincenti.

Il legittimo interesse di TikTok

Il principio giuridico che giustifica, secondo TikTok, l’invio di pubblicità profilate (di questo si tratta) è da ricercarsi sul “legittimo interesse” a fare business della piattaforma e nell’intenzione di “collegare gli inserzionisti con gli utenti che possano essere interessati ai loro prodotti o servizi“.

Ma il Garante Privacy ha tenuto a sottolineare nella sua comunicazione che: “tale mutamento della base giuridica risulta incompatibile con la direttiva europea 2002/58, la cosiddetta direttiva ePrivacy, e con l’art. 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali“.

Aggiungendo che non risulta possibile stabilire, almeno per ora, come TikTok distingua tra utenti minorenni e utenti maggiorenni. Dunque il rischio concreto era che la pubblicità inviata per tutelare il “legittimo interesse” della piattaforma, giungesse sui profili dei minorenni che non sarebbero stati però tutelati come invece richiesto dalla normativa vigente in Europa e in Italia.

TikTok rinuncia alla pubblicità profilata (per ora)

Il Garante, con un provvedimento d’urgenza, ha richiesto documenti e pareri a TikTok che però non ha prodotto risultati consistenti. Il Garante ha dunque specificato che mancando i requisiti giuridici,  TikTok rischiava delle sanzioni. Era il 7 luglio.

Dopo una settimana è giunta la comunicazione dalla piattaforma cinese di ByteDance che i termini delle condizioni di servizio basati sul legittimo interesse non saranno più modificati. Almeno per ora.

Il Garante Privacy ha così commentato: “L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali prende atto della decisione responsabile del social network e si dichiara aperta a un dialogo finalizzato alla ricerca del bilanciamento tra interessi economici e diritti degli utenti“. Il nodo del riconoscimento dei minori viene sempre più spesso al pettine per TikTok.